Prima casa, esenti da imposta gli acquisti degli Under 36

L'articolo 64 del DL 73/2021 (Decreto “Sostegni bis”) ha introdotto un’importante agevolazione finalizzata ad incentivare l’acquisto della prima casa da parte dei giovani.

Infatti le persone fisiche di età inferiore a 36 anni, aventi un ISEE non superiore ad euro 40.000,00, possono acquistare l’immobile avente le caratteristiche di “prima casa” in esenzione dalle imposte d’atto.

Dal punto di vista temporale l’agevolazione è circoscritta agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 ed il 30 giugno 2022 e riguarda tutte quelle case di abitazione e relative pertinenze (anche se la norma non cita espressamente quest’ultima categoria) che possono fruire, in sede di acquisto, dell’agevolazione “prima casa” di cui alla nota II bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico dell’imposta di registro, purché non ricomprese nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

L’agevolazione si applica non solamente gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà, ma anche ai trasferimenti di diritti reali parziali e quindi agli atti traslativi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.

La norma prevede l’esenzione integrale dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria ed imposta catastale) a prescindere dal valore dell’abitazione e quindi il risparmio riguarda il 2% dell’imposta di registro (che avrebbe potuto essere corrisposto sul valore catastale oppure su quello effettivo con un minimo di euro 1.000) e le imposte fisse ipotecaria e catastale pari ciascuna ad euro 50,00.

In assenza di una esenzione specifica si ritiene che rimangano dovute l’imposta di bollo nonché i tributi speciali catastali.

Viceversa se l’atto di compravendita risulta assoggettato ad IVA, in quanto si acquista un immobile nuovo dall’impresa costruttrice, quest’ultima, nella misura del 4%, risulta in ogni caso dovuta ma all’acquirente spetta un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA dovuta. Tale credito può essere utilizzato alternativamente in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute sugli atti, denunce, successioni e donazioni presentate dopo la data dell’atto di compravendita, oppure in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto o, infine, in compensazione in F24 ai sensi del DLgs. 241/1997.

In questa seconda fattispecie non risulta chiaro se l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale spetti anche con riferimento alle imposte fisse di 200 euro ciascuna. Infatti la norma nulla dice al riguardo anche se la relazione tecnica alla primissima bozza del decreto si esprimeva in senso positivo.

Per quanto riguarda gli acquirenti, il beneficio si applica limitatamente ai trasferimenti operati a favore di soggetti, persone fisiche, che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

  • non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui avviene il trasferimento;
  • abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

Infine, i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo aventi i requisiti sopra indicati sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, altrimenti pari allo 0,25 % del finanziamento erogato.

A tal fine i beneficiari del finanziamento devono dichiarare la sussistenza di tali requisiti nell'atto di erogazione.